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Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001

Ordinanza di trasmissione ricorso alla C.C.
Scritto su 26 Nov 2004 - 09:20 AM da webmaster

Istituzioni Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 24-11-2004 N. 894 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2004.
Ordinanza emessa il 9 luglio 2004 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra B.C. ed altri contro Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica ed altro Istruzione pubblica - Personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente ai compiti di istituto - Previsione, in mancanza di transito nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico, della possibilita' del mantenimento in servizio per un periodo massimo di cinque anni .........


IL TRIBUNALE

Nella controversia iscritta al n. 218034 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2003 tra C. B. + altri e Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5 luglio 2004, esaminati gli atti;
* Premesso che: con ricorso depositato in cancelleria il 31 luglio 2003 i ricorrenti in epigrafe nominati, tutti docenti dichiarati
permanentemente inidonei allo svolgimento della funzione istituzionale di docente per motivi di salute ma idonei ad altro lavoro dai collegi medici operanti presso le a.s.l. di competenza, esponevano:
- che l'inidoneita' permanente e' per tutti i ricorrenti decorrente da data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 289/2002;
- che l'utilizzazione del personale docente inidoneo alla sua funzione e' disciplinato dal c.c.n.l. del personale scuola del 4 agosto 1995, dal contratto collettivo decentrato nazionale stipulato il 1° febbraio 1996 modificato dal successivo c.c.d.n. del 24 ottobre 1997, nonche' dal c.c.d. provinciale del 18 marzo 1999;
- che tali contratti si applicano anche nei confronti del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) e
dei capi d'istituto (presidi e direttori didattici);
- che l'art. 35, comma 5 della legge n. 289/2002 dispone che «Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti per inidoneita' permanente ai compiti d'istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale qualora non transiti in altro ruolo viene mantenuto in servizio per
un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti il termine di cinque anni decorre dall'entrata in vigore della presente legge»;
- che non sussiste alcuna analoga previsione per il personale scolastico inidoneo dirigente ed amministrativo tecnico e ausiliario;
- che tale norma introduce l'ipotesi di «licenziamento in futuro» per la sola categoria docente cui appartengono i ricorrenti nell'ipotesi in cui non transitassero in altro ruolo;
- che in base alla citata norma i ricorrenti non hanno un diritto ma solo una aspettativa al transito in ruolo presso un'altra amministrazione, subordinata alla sussistenza di presupposti soggettivi (accettazione del transito in ruolo da parte
dell'amministrazione di richiesta destinazione) ed oggettivi (ad es. capienza in organico, esistenza di fondi aggiuntivi in bilancio);
- che la norma in questione introduce una causa di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente della p.a. per motivi
(mancato transito presso altra p.a.) diversi da quelli previsti dalla legge (licenziamento per giuste causa o giustificato motivo);
- che in base alle contrattazione collettiva il personale docente, dirigente e amministrativo della scuola, una volta
dichiarato inidoneo per motivi di salute a svolgere altro proficuo lavoro, viene collocato fuori ruolo rendendo disponibile il posto di
ruolo e la sede di servizio, mantenendo tuttavia il proprio status economico mentre la posizione di status giuridico segue quella del
personale amministrativo che presta servizio nell'amministrazione centrale e periferica o nelle scuole per quanto concerne obblighi di
servizio, ferie, congedi ed espletamento di mansioni;
- che l'art. 35, legge n. 289/2002, discrimina il personale docente inidoneo rispetto al personale scolastico dirigente ed amministrativo inidoneo per il quale non e' previsto alcun transito ad altra amministrazione o la risoluzione del rapporto;
che per il personale ATA permanentemente inidoneo viene restituito al servizio attivo presso le scuole a decorrere dal 31 gennaio 2003 e vengono vietati nuovi collocamenti fuori ruolo per inabilita';
- che la norma in questione comporta un danno economico alla categoria alla quale appartengono i ricorrenti, legato alla perdita
della progressione economica di carriera (che per i docenti si concretizza in aumenti stipendiali periodici), progressione
inesistente per le altre categorie di personale statale, con conseguente danno economico a livello pensionistico e di indennita' di liquidazione;
- che sussiste disparita' di trattamento nei confronti del personale docente per mancata applicazione delle tutele di cui agli artt. 33 e 34, decreto legislativo n. 165/2001 per la gestione delle eccedenze di personale e per la mobilita' collettiva;
- che la norma citata viola il principio di tutela delle posizioni lavorative dei portatori di handicap (art. 39 decreto legislativo n. 165/2001) in base alla quale le pubbliche
amministrazioni ne devono promuovere l'assunzione e non il licenziamento;
- che il citato art. 35, comma 50, legge n. 289/2002, si pone in contrasto con gli artt. 3, 35 e 36 Cost. atteso che introduce una
disposizione svantaggiosa per i soli docenti e non per le altre due categorie del mondo della scuola ovvero presidi ed ATA;
*-rilevato che nella memoria di costituzione l'Amministrazione resistente ha eccepito l'inammissibilita' della domanda per carenza
di interesse e nel merito la infondatezza della questione di legittimita' costituzionale;
* ritenuto sussistente l'interesse dei ricorrenti
all'accertamento dell'applicazione della normativa contrattuale richiamata in ricorso in materia di conservazione del posto di lavoro al posto della normativa indicata, previa sospensione del giudizio al fine di ottenere dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 35, comma 5, legge n. 289/2002;
che l'interesse e' attuale e concreto avendo la norma in questione indicato il termine massimo di mantenimento in servizio dei
ricorrenti ma non quello minimo, potendo quindi la risoluzione del rapporto di lavoro avvenire in qualsiasi momento e comunque entro gennaio 2008;
* ritenuto che dinanzi a situazioni identiche presso la stessa amministrazione, ovvero in condizioni di inidoneita' ad espletare le
rispettive mansioni istituzionali, il legislatore ha trattato in maniera differenziata il personale ATA e dirigente garantendogli la
salvaguardia del posto di lavoro a differenza del personale docente per il quale e' stato previsto il licenziamento, salvo transito in
altro ruolo, senza termine iniziale e con termine ultimo al 1° gennaio 2008;
* ritenuto di aderire integralmente alle argomentazioni prospettate dalla difesa dei ricorrenti;
* ritenuto che la questione sollevata non e' manifestamente infondata;
* ritenuto che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale prospettata da ricorrente.

P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge cost. n. 87/1953;
Sospende il giudizio sollevando questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 della Costituzione, dell'art. 35, comma 5 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nella parte in cui dispone che «Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita'
permanente ai compiti d'istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli dell `amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale qualora non transiti
in altro ruolo viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in
altri compiti il termine di cinque anni decorre dall'entrata in vigore della presente legge»;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Roma, addi' 8 luglio 2004
Il giudice: Vincenzi
04C1197

 
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