Fra i docenti inidonei ricorrono spesso alcuni interrogativi, soprattutto inerenti il nuovo profilo giuridico che rivestono e i dubbi sul possesso o meno della titolarità di diritti, rispetto alle leggi vigenti.
Di seguito sono elencate le domande poste più frequentemente, a cui si è data risposta con riferimento alla normativa in materia.
1. Come si diventa docenti bibliotecari?
In realtà non esiste la figura istituzionale del Bibliotecario Scolastico nella scuola italiana, a differenza di altri paesi come la Francia. I docenti impegnati a pieno tempo nella gestione delle biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado sono coloro che hanno ottenuto un distacco temporaneo dall’insegnamento, parziale o totale, a seguito dell’approvazione da parte dei CSA di progetti presentati dalle scuole in tal senso finalizzati – ma sono ormai un numero esiguo – oppure, per la maggior parte, sono gli insegnanti cosiddetti “inidonei”, a seguito di un provvedimento di utilizzazione per motivi di salute in compiti diversi dall’insegnamento, utilizzazione prevista dalle leggi vigenti.
2. Qual è la normativa di riferimento per i docenti circa l’utilizzazione per motivi di salute in compiti diversi dall’insegnamento?
L’utilizzazione del personale della scuola – ispettivo, direttivo, docente, educativo e ata – in altri compiti, per inidoneità fisica all’espletamento delle funzioni istituzionali, è stata introdotta per la prima volta con i Decreti delegati del 1974 e, precisamente, dal DPR 31.5.1974 N. 417, con l’art. 113.
L’utilizzazione presuppone un’istanza in tal senso dell’interessato, in alternativa alla dispensa dal servizio per infermità.
L'utilizzazione in altri compiti non costituisce un obbligo da parte dell'Amministrazione scolastica ma una facoltà: l'Amministrazione, in alternativa all'utilizzazione, può adottare il provvedimento di Dispensa dal servizio per infermità, qualora non sussistano le condizioni per un impiego proficuo dell'insegnante in attività alternative (Cons. di Stato, Sez. VI, sentenza n. 884 del 11.11.1987).
Il 24 ottobre 1997, in sede di negoziazione decentrata tra ministero e sindacati scuola, è stato stipulato un Contratto collettivo nazionale sull'utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, recependo una apposita norma contenuta nel CCNL/Scuola del 1995(l'articolo 23, quinto comma).
La legge finanziaria del 2003 (Legge n.289, art. 35)è intervenuta a modificare questa disciplina, nella parte che concerne la durata temporale della inidoneità permanente, stabilendo un limite di 5 anni per tale durata, durante i quali il docente può fare domanda per transitare ad altra Amministrazione pubblica, pena la risoluzione del rapporto di lavoro al termine del quinquennio di utilizzazione.
L’utilizzazione in altri compiti può essere temporanea o permanente, secondo quanto stabilito dalla Commissione Medica che accerta l’inidoneità. L'inidoneità permanente comporta il collocamento fuori ruolo con la perdita della titolarità.
3. In quali scuole possono prestare servizio i docenti che intendano essere utilizzati in una biblioteca scolastica?
In primo luogo, presso la propria scuola di titolarità se viene richiesto dall’interessato e se vi sono i presupposti di un impiego proficuo. Oppure presso altra scuola, di qualunque grado, sempre su richiesta e previi contatti con i dirigenti delle scuole in cui si aspira essere utlilizzati, affinché diano parere favorevole all’assegnazione. La domanda va inoltrata al CSA della provincia di titolarità.
4. Dal momento che i docenti inidonei non insegnano più, qual è il loro superiore gerarchico?
Nella scuola, il Dirigente scolastico. Negli altri Uffici dell’Amministrazione scolastica, il Dirigente dell’Ufficio.
5. A quale orario di servizio devono attenersi i docenti utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento?
A quello in vigore nell'Ufficio/Scuola presso cui l’interessato è utilizzato, di norma 36 o 35 ore, NON quello dei docenti in servizio (Cons. di Stato, sezione VI, decisione n. 1090 del 15 dicembre 1992, a seguito di ricorso in appello di una docente utilizzata come bibliotecaria. In precedenza, c’era già stato un parere analogo da parte dello stesso organo, il n. 245 del 18 aprile 1988). L’orario di servizio concerne l’aspetto organizzativo del lavoro e non lo status giuridico che rimane quello di docente. L'insegnante utilizzato nella biblioteca della scuola deve attenersi all'orario in vigore per il personale ata, dato che i servizi di biblioteca sono considerati alla stregua di un servizio amministrativo.
6. Cosa succede al termine del prescritto periodo di utilizzazione in altri compiti, nel caso sia stata riconosciuta una inidoneità temporanea?
Si deve rientrare in servizio come insegnante presso la propria scuola di titolarità. Se si intende cambiare sede di servizio, occorre presentare una normale domanda di trasferimento, nei termini prescritti dall’Ordinanza Ministeriale che esce ogni anno, intorno ai mesi di febbraio-marzo.
7. Che fare se, in vista della scadenza del periodo di inidoneità provvisoria, le proprie condizioni di salute non consentono il rientro all’insegnamento?
E’ opportuno richiedere al CSA (ex Provveditorato), con un certo anticipo rispetto alla scadenza, di essere nuovamente sottoposto alla visita medica di controllo che accerti le proprie condizioni di salute, in quanto l’Amministrazione non è tenuta a sottoporre l’interessato a nuovi accertamenti medici al termine del periodo di inidoneità prescritto dalla precedente visita della Commissione medica.
8. Si ha diritto a richiedere la proroga in servizio per limiti d’età, in caso di utilizzazione in compiti diversi dall’insegnamento per inidoneità fisica?
Sì, in quanto la norma sulla permanenza in servizio oltre il limite dei 65 anni d’età vigente nella scuola riguarda tutto il personale a qualunque titolo in servizio.
9. Si ha diritto ad accedere al Fondo di Istituto?
Sì, perché è un diritto contrattualmente previsto per tutto il personale in servizio presso l’istituzione scolastica. Uguale diritto spetta anche ai docenti in servizio presso altri Uffici dell’Amministrazione: in questo caso il Fondo cui si accede è quello dell’Ufficio stesso (CSA, IRRE ecc.). Al Fondo si accede sia attraverso la presentazione di progetti che devono essere approvati e inseriti nel POF, sia per l’erogazione di un compenso incentivante la propria attività, ovviamente a seguito di una decisione presa all’interno della Contrattazione di istituto: in questo caso, si può anche far presente l’esigenza alle RSU di scuola perché contratti la voce relativa.
10. Quando si possono prendere le ferie?
Le ferie devono essere richieste, anche per frazioni del periodo complessivo, al proprio dirigente scolastico che le concede compatibilmente alle esigenze di servizio e all’organizzazione del lavoro nella scuola. Generalmente, i criteri vengono concordati in sede di Contrattazione di istituto tra le RSU e la dirigenza.
11. Si è ancora titolari di diritto di voto, attivo e passivo, nell’elezione degli organi collegiali di istituto?
No, lo esclude la norma relativa, l’Ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, al Titolo I – Corpi Elettorali, artt. 4 e 12.
12. Si può partecipare al Collegio docenti?
Formalmente no, (vedi risposta precedente) se non in veste di relatore o di consulente in relazione a specifici argomenti all’ordine del giorno del Collegio, del quale non si è più componenti dalla data di utilizzazione in compiti diversi dall’insegnamento e alle cui delibere non si può più partecipare, pena l’invalidazione delle stesse.
13. Il docente utilizzato in biblioteca è tenuto a fare l'inventario?
L'inventario dei libri, qualora i libri vengano inventariati nell'apposito registro di inventario dei beni della scuola, è sottoposto alle procedure prescritte dal Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in applicazione del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001. Il Regolamento, all'art. 24, comma 7, indica le competenze e le responsabilità in materia di tenuta e cura degli Inventari della scuola, che sono attribuite al Direttore dei servizi generali amministrativi (l'ex Segretario), il quale, su indicazione vincolante del dirigente, affida a un docente la custodia dei beni inventariati mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale. Questa procedura, però, è prescritta soltanto nel caso i libri siano stati inventariati.
Non tutte le scuole, su decisione del Direttore, inventariano i libri, in quanto considerati beni di facile consumo e come tali vengono genericamente registrati dalla scuola senza l'apposizione e la registrazione di un numero progressivo. In questo caso, è sufficiente che il docente responsabile registri il libro in ingresso nella biblioteca su un registro interno, utile ai fini ordinativi dei documenti posseduti.
Occorre tenere presente che non esiste un mansionario per i docenti utilizzati in biblioteca (a differenza del personale di segreteria), non essendo contemplata tale figura professionale nella pianta organica dell'istituzione scolastica, per cui alcune mansioni non strettamente pertinenti possono essere richieste dal dirigente scolastico, in forma di collaborazione, nell'ottica dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse per rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro.
14. I giorni in cui la scuola è chiusa bisogna necessariamente prendere le ferie?
Sì, se non diversamente stabilito nel Contratto di Istituto, per esempio con ore eccedenti lavorate in corso d’anno, a compensazione delle equivalenti dei giorni di chiusura.
15. Si possono fare 5 giorni lavorativi nell'arco della settimana?
Sì, se previsto nel Contratto d’Istituto, perché materia di contrattazione a livello di singola scuola.
16. Si possono prendere permessi brevi?
Sì, come tutto il personale scolastico, come prevede il Contratto Collettivo Nazionale.
Si può partecipare a corsi di aggiornamento e formazione?
Sì, è un diritto previsto dal Contratto collettivo nazionale del comparto scuola, all'art.62 - "Fruizione del diritto alla formazione" - per tutto il personale scolastico, senza distinzione di collocazione giuridica.
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