- Interrogazione a risposta immediata presentata dalla on. Carmen MOTTA
- Risposta della sottosegretario Valentina APREA
- Replica della on. Carmen MOTTA
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-04415
presentata da Carmen MOTTA martedì 14 giugno 2005 nella seduta n.637
MOTTA, COLASIO, SASSO, BIMBI, FISTAROL, SANDI, CAPITELLI e GUERZONI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il personale docente inidoneo all'insegnamento per motivi di salute è principalmente impiegato nelle biblioteche scolastiche;
molti di questi docenti hanno acquisito negli anni esperienze sempre più specifiche ed articolate per un efficace supporto all'attività scolastica al fine di garantire agli studenti l'acquisizione di maggiore abilità nell'accesso all'informazione;
l'articolo 113 del decreto 31 maggio 1974, che regola tale materia, chiarisce che nell'utilizzazione del personale inidoneo all'insegnamento, bisogna tener conto della «preparazione culturale e professionale» e successive circolari indicano, a conferma di quanto sopra, la biblioteca quale luogo privilegiato dove il docente possa esplicare la sua funzione con dignità professionale;
il comma 5, dell'articolo 35 della legge finanziaria 2003 prevede la mobilità o la risoluzione del contratto decorso il termine di 5 anni, del personale docente inidoneo all'insegnamento per motivi di salute;
tale provvedimento nella realtà riguarda circa 5.000 persone, e costituisce ad avviso degli interroganti:
a) una pesante ingerenza legislativa in una materia già regolata da un contratto collettivo di lavoro e soggetta a trattazione sindacale (CCNL 4 agosto 1995, articolo 23, comma 5 e CCDN 24 ottobre 1997);
b) una «licenziabilità senza giusta causa» sui generis nel pubblico impiego rivelandosi un grave attacco alla dignità umana e al diritto al lavoro;
c) una profonda frattura all'interno della stessa categoria laddove prevede che «le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 ... sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola...» (articolo 35, comma 8);
d) la dispersione della professionalità e della competenza acquisite negli anni da parte di tutti i docenti utilizzati nelle biblioteche e nei progetti di autonomia;
una ulteriore probabile conseguenza potrebbe essere la chiusura delle biblioteche scolastiche almeno fino a quando non sarà istituita la relativa figura professionale, atteso che le cattedre saranno portate tutte a 18 ore; pertanto, non ci saranno docenti disponibili -:
se non ritenga di assumere specifiche iniziative di propria competenza dirette a disciplinare la mobilità intercompartimentale;
quali iniziative normative intenda promuovere al fine di garantire i diritti acquisiti negli anni per ciò che concerne i docenti di cui sopra, in particolare valutando l'opportunità di: a) riesaminare la norma che consente all'Amministrazione di risolvere il contratto per coloro che, trascorsi 5 anni, non abbiano trovato collocamento fuori ruolo o presso altra amministrazione; b) provvedere affinché siano garantiti, in termini di titoli e punteggi, il livello e l'anzianità di carriera nel transito ad altra amministrazione o in quella scolastica ad altre mansioni; c) garantire il diritto al pensionamento senza alcuna penalizzazione, ove vi siano i presupposti di legge.
XI Commissione - Resoconto di mercoledì 29 giugno 2005
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
5-04530 Motta: Personale docente inidoneo all'insegnamento.
Carmen MOTTA (DS-Ulivo) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione.
TESTO DELLA RISPOSTA
Com'è noto, l'articolo 35, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha previsto nei confronti del personale docente che, per motivi di salute, sia stato dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria funzione, la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di mancato trasferimento, su base volontaria nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, ovvero di altra Amministrazione statale, o di un ente pubblico. La stessa norma precisa che, se questo personale non transita in altro ruolo, la risoluzione del rapporto di lavoro deve essere disposta dal Ministero decorsi cinque anni dalla data di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti, ovvero dall'entrata in vigore della norma stessa, se trattasi di docenti già destinatari dei predetti provvedimenti.
In sede applicativa, sono emersi profili di particolare complessità e delicatezza che hanno reso assai difficoltosa l'attuazione delle misure di mobilità previste dal legislatore, con conseguente rischio per i docenti in questione di incorrere, alla scadenza dei suddetti 5 anni, nella risoluzione del rapporto di lavoro.
A partire dall'11 marzo 2003, queste difficoltà, sono state ripetutamente segnalate sia al Dipartimento della funzione pubblica, sia al Ministero dell'economia e delle finanze, con cui il Ministero ha continuato ad avere una costante interlocuzione.
L'aspetto più problematico riguarda la individuazione di criteri di conversione atti a stabilire una giusta e condivisa corrispondenza tra il profilo professionale dei docenti e i profili professionali del personale del pubblico impiego.
I requisiti che caratterizzano la funzione docente - nonostante che la professionalità degli insegnanti permanentemente inidonei si sia in concreto arricchita delle esperienze maturate nello svolgimento di compiti diversi dall'insegnamento - mal si prestano, tuttavia, per la loro rilevante e ben nota specificità, ad essere utilizzati per costruire figure professionali adattabili, de plano, ai profili vigenti in altre organizzazioni pubbliche.
Occorre non dimenticare che in virtù dei titoli di studio posseduti e dell'anzianità maturata dagli insegnanti in questione la loro collocazione all'interno di altre Amministrazioni dovrebbe avvenire nelle posizioni economiche e professionali più elevate, che, sono le più ambite dal personale amministrativo interno; e ciò incontra generalmente forti ostacoli da parte delle organizzazioni sindacali.
Occorre anche ricordare che il Consiglio di Stato, di recente, intervenendo in via incidentale sulla materia, ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo dei docenti inidonei a transitare in una nuova amministrazione, ovvero, su richiesta, in ruoli diversi della stessa amministrazione in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 289 del 2002.
Il Supremo Consesso, infatti, ha affermato che il diritto al trasferimento «deve essere effettivo e non può essere rimesso alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione, ovvero alle vacanze di volta in volta disponibili», anche se dovrà essere tenuta nella massima considerazione l'efficienza dell'organizzazione degli uffici all'atto della individuazione dei ruoli di destinazione.
Il parere del Consiglio di Stato in questione, è stato tempestivamente portato a conoscenza del Dipartimento per la funzione pubblica e per conoscenza anche al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 730 del 10 novembre 2004, nella quale peraltro veniva ribadita, rinnovandone la richiesta, l'urgenza di un approfondimento congiunto delle complesse problematiche, possibilmente esteso anche alle organizzazioni sindacali, del comparto scuola.
In considerazione del fatto che la mobilità è materia riservata alla competenza della contrattazione collettiva - per cui la composizione dei diversi interessi non può essere rimessa soltanto alle determinazioni di carattere amministrativo - si conveniva, con il medesimo Dipartimento per la funzione pubblica sull'opportunità di attivare tempestivamente presso l'ARAN il confronto con tutte le organizzazioni sindacali interessate per individuare criteri e modalità di comparazione delle diverse professionalità, avendo particolare riguardo, in quella sede, ai peculiari aspetti della figura docente.
Alla luce di quanto su esposto, e attesa l'urgenza, essendo già trascorsi oltre due anni dall'entrata in vigore della suddetta norma finanziaria senza che sia stato possibile pervenire a concreti e utili risultati sul piano applicativo, si è ritenuto necessario attivare, in tempi brevi, il negoziato per la definizione di un apposito accordo collettivo quadro che stabilisca, in via generale, le corrispondenze tra il profilo professionale del docente e gli altri profili professionali presenti nelle pubbliche amministrazioni rientranti nei vari comparti di contrattazione.
Pertanto, con nota ministeriale n. 807 del 13 dicembre 2004, è stato chiesto al Dipartimento della funzione pubblica di convocare il comitato di settore di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per definire l'apposito atto di indirizzo da inviare all'ARAN.
Il 30 maggio 2005, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dicastero della funzione pubblica, ha fatto pervenire, per le valutazioni di competenza del Ministero, l'ipotesi di atto di indirizzo quadro per l'equiparazione professionale dei docenti dichiarati inidonei in modo permanente allo svolgimento della propria funzione, ai fini della mobilità di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Carmen MOTTA (DS-Ulivo), replicando, rileva come la risposta del Governo ripercorra una vicenda complessa che suscita attualmente la giusta preoccupazione di circa 5 mila docenti interessati cui vanno finalmente assicurate certezze. Evidenziato come occorra innanzitutto evitare licenziamenti senza giusta causa - obiettivo che, sulla base della risposta fornita, ritiene condiviso dal Governo -, sottolinea altresì come vada evitata la dispersione di professionalità e competenze acquisite negli anni da parte di tutti i docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute utilizzati nelle biblioteche e nei progetti di autonomia. Invita pertanto il Governo a fornire risposte certe agli interessati attraverso la definizione dell'accordo collettivo quadro sulle corrispondenze tra profilo professionale del docente e altri profili professionali presenti nella pubblica amministrazione, nonché a riesaminare la norma che consente all'amministrazione di risolvere il contratto per coloro che, trascorsi 5 anni, non abbiano trovato collocamento fuori ruolo o presso altra amministrazione.
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