Sancita la legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 27/12/2002. Diventa sempre più indifferibile un provvedimento legislativo di soluzione della problematica
Il Giudice del Lavoro di Parma, a seguito di contenzioso instaurato da docenti collocati fuori ruolo ed utilizzati in altri compiti, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 27/12/2002 in quanto tale norma:
- non prevede alcuna garanzia nè alcun temperamento in relazione ai valori tutelati, essendo prevista la risoluzione del rapporto di lavoro sulla semplice base di una valutazione fisica del lavoratore riferita non alle mansioni svolte, ma a quelle pregresse svolte in passato senza la previsione di alcuna cautela per il ricollocamento del lavoratore presso altre Amministrazioni che può avvenire solo ed esclusivamente mediante mobilità ordinaria;
- introduce irragionevolmente disposizioni discriminatorie per gli insegnanti dichiarati non inidonei all’insegnamento per motivi di salute, in quanto risultano gli unici dipendenti per i quali è prevista legislativamente la risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base di una incapacità lavorativa attinente unicamente ad una mansione che peraltro non è quella svolta attualmente;
- non tutela il lavoro dei ricorrenti con specifico riferimento al lavoro attivamente e proficuamente svolto dagli stessi che, qualora non transitano nei ruoli dell’Amministrazione scolastica o di altra Amministrazione statale o Ente Pubblico e non riescono nel frattempo a recuperare nuova idoneità all’insegnamento, rischiano la risoluzione del rapporto di lavoro senza alcuna opportunità di far valere la possibilità concreta ed effettiva di continuare a svolgere l’attività di lavoro fin qui svolta.
In merito a quanto sopra rappresentato, la Corte Costituzionale con Ordinanza n. 56/2006, decisa il 6/2/2006 e depositata il 10/2/2006, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5 della Legge 27/12/2002, n° 289, sollevata dal Tribunale di Parma, in funzione del Giudice del Lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione.
In virtù di tale assunto diventa sempre più indifferibile un provvedimento legislativo di soluzione della problematica, già perseguito dalla Segreteria Generale con apposito emendamento sia alla Legge Finanziaria che ai vari decreti legge sulla Pubblica Amministrazione aperti, il cui testo, a buon fine, si riporta:
“È istituito un ruolo ad esaurimento in cui è inserito il personale docente ed a.t.a. inidoneo ai compiti istituzionali. Tale personale, ove lo richieda, potrà essere trasferito in altri ruoli della propria o di diversa amministrazione. È consentito l’istituto della dispensa dal servizio al personale già inidoneo prima dell’entrata in vigore della legge n. 289/2002 cui sia stata confermata, in sede di verifica, l’inidoneità permanente alle funzioni istituzionali.
Relazione illustrativa
L’art. 35, co. 5 e 6 della legge n. 289 del 27.12.2002, ha sovvertito le disposizioni precedenti sull’utilizzazione in altri compiti del personale della scuola dichiarato inidoneo alle funzioni istituzionali, svuotando di fatto tale istituto in quanto lo ha reso applicabile, con limitazioni estreme, al personale docente e non più al personale a.t.a.. Infatti, per il personale docente l’applicazione dell’istituto è stata limitata ad un massimo di 5 anni, in modo che, in caso di inidoneità permanente alle funzioni istituzionali, entro tale termine l’interessato deve transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico, pena la risoluzione del rapporto di impiego. Si aggiunge inoltre, che recentemente il Consiglio di Stato nell’adunanza del 9.6.2004, in risposta ad apposito quesito proposto dal MIUR, ha espresso il seguente parere:
l’esercizio di tale diritto deve essere reso effettivo e non può essere rimesso alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, ovvero alle vacanze di volta in volta disponibili, pur se deve essere presa nella massima considerazione l’efficienza dell’organizzazione degli uffici ai fini della individuazione dei ruoli di destinazione e, pertanto, essi non possono essere rimessi alla libera scelta del richiedente laddove essa si scontri con l’impossibilità di accoglimento;
va affermato il diritto del personale docente cui si applica la nuova normativa di cui alla legge n. 289/2002 di non permanere nei ruoli di appartenenza per un periodo massimo di 5 anni e di essere trasferiti, ove lo richiedano, in altri ruoli della propria o di diversa amministrazione, laddove il suddetto transito consentirebbe loro di rimanere in servizio per un periodo di tempo più lungo.”
Resta fermo, comunque, il nostro impegno per una equa soluzione della questione anche in sede del prossimo rinnovo contrattuale.
Note: Dal sito Snals
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