Il resoconto della CONFSAL (Snals)
Stamane, all’ARAN, è avvenuta l’apertura delle trattative per il CCNQ relativo all’equiparazione professionale dei docenti dichiarati inidonei in modo permanente allo svolgimento della propria funzione, ai fini della mobilità di cui all’art. 35, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289.
L’ARAN era rappresentata dai dott. Palmiero, Melendez e Dragonetti, mentre per le confederazioni sindacali erano presenti i rappresentanti di CONFSAL, CGIL, CISL, UIL, CISAL, USAE, CGU.
Il dott. Palmiero ha aperto la seduta riassumendo l’innovazione introdotta dal comma 5, dell’art. 35 della legge finanziaria 2003 (legge 27/12/02, n. 289) in merito all’utilizzazione in altri compiti del personale docente inidoneo ai compiti specifici della propria funzione e precisamente:
- limitazione a soli cinque anni della durata massima dell’utilizzazione in altri compiti e ciò vale sia per il personale che lo aveva già chiesto e per il quale il quinquennio scade l’1/1/2008 e sia per coloro che in futuro vengono dichiarati non idonei e ne chiedono l’impiego ai sensi dell’art. 17, comma 5, del CCNL 24/7/03;
- possibilità per tale personale di chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico con modalità da definire; scaduto tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro in base alle vigenti disposizioni.
A riguardo, inoltre, ha:
- richiamato il parere del Consiglio di Stato (n. 362, sez. II, 9/6/2004) secondo il quale il MIUR ha il dovere di rendere effettive le procedure di mobilità anche intercompartimentali nei confronti degli interessati ed impone che siano ricercate tutte le soluzioni possibili affinché gli stessi siano messi in condizione di scegliere tale possibilità;
- reso noto che il personale interessato, come comunicato dal MPI, ammonta a 4787 unità;
- rappresentato la necessità di individuare tabelle di equiparazione professionale rispetto agli altri comparti.
La delegazione della CONFSAL, nel merito di quanto sopra resocontato, ha osservato quanto segue:
- come riportato nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 322/2005 del 26/7/2005, per quanto attiene al disposto dell’art. 35, comma 5, vige il principio generale nell’ordinamento del pubblico impiego in forza del quale il personale dichiarato inidoneo al servizio per ragioni di salute, prima di essere dispensato deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio nell’assolvimento di compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di inidoneità fisica;
- in virtù di tale assunto vanno ricercate le soluzioni più adeguate sia a livello contrattuale che a livello legislativo per risolvere tale situazione anche con riferimento al personale ATA dichiarato inidoneo la cui utilizzazione in altri compiti è cessata in virtù del comma 6, del citato art. 35, della legge 289/2002;
- vanno acquisite presso la Funzione Pubblica ulteriori informazioni per definire i limiti operativi in cui muoversi.
L’ARAN, alla luce di quanto osservato dalla CONFSAL e dalle altre OO.SS., ha ritenuto interlocutoria la seduta e si è impegnata ad una riconvocazione del tavolo non appena saranno pervenute le ulteriori informazioni richieste.
Note: da Confsal
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