Interrogazione dell'On. Ossorio (IdV) al Ministro della P.I.
10 maggio 2007
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere -
premesso che:
l'articolo 35, comma 5, della legge finanziaria 2003 dispone che il personale docente dichiarato inidoneo all'insegnamento, ma idoneo ad altri compiti, collocato fuori ruolo o utilizzato diversamente, puo` chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico; qualora, non transiti, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti, decorso il quale l'amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti;
le disposizioni in questione riguardano circa 4.700 dipendenti scolastici che collocati fuori ruolo per motivi di salute, quindi inidonei a svolgere le proprie funzioni, hanno tempo fino al 1o gennaio 2008 per trovare collocazione in altra sede dell'amministrazione scolastica, oppure pertransitare in altra amministrazione statale
o ente pubblico;
qualora nessuna delle due soluzioni dovessero verificarsi entro la data del 1° gennaio 2008 si procedera` alla risoluzione del rapporto di lavoro;
di fronte a tale eventualita` i docenti in questione, gravemente preoccupati, hanno presentato diversi ricorsi per eccepire l'illegittimita` e l'incostituzionalita` della norma di cui al predetto articolo 35, comma 5, della legge finanziaria 2003, in considerazione della circostanza che esso introduce una diversita` di trattamento fra docenti e personale direttivo e amministrativo, tecnico e ausiliario in ordine alle modalita` e alla durata del trattenimento in
servizio in caso di riconosciuta inidoneita` allo svolgimento delle funzioni di istituto;
i giudici della Corte non hanno condiviso le tesi sostenute dai tribunali e hanno affermato, invece, la legittimita`della licenziabilita` degli inidonei avallando l'insussistenza del diritto preteso dai docenti ricorrenti alla
conservazione del rapporto di impiego azioni degli stessi;
i docenti inidonei vedono avvicinarsi il fatidico 1o gennaio 2008, con comprensibile preoccupazione sapendo che entro tale data, stando al disposto letterale dell'articolo 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002, dovrebbero
incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro -:
se il Ministro non ritenga opportuno e giusto attuare la predisposizione di una ipotesi normativa diversa da quella prevista, tra l'altro come estrema ratio, dal disposto dell'articolo 35, comma 5, della finanziaria 2003;
se in alternativa, non voglia valutare la possibilita` , considerando le particolari situazioni dei soggetti interessati, di un anticipato pensionamento degli stessi
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